L'art.103 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3-bis del D.L. 125/2020 convertito con modifiche dalla L. 159/2020 stabilisce:
- al comma 2 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori del permesso di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (per ora stabilita al 31/1/2021 salvo proroghe), conservano la loro validità fino 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle SCIA, alle segnalazioni per l'agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominali rilasciati fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;
- al comma 2-sexies di nuova introduzione è indicato che tutti i predetti atti amministrativi scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125 (4/12/2020) che non siano stati rinnovati, devono intendersi validi e sono soggetti alla medesima disciplina di cui al comma 2.
La predetta disposizione non si applica ai DURC che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal Dm Lavoro del 30 gennaio 2015 e per i quali resta inalterato quanto previsto dall'ultimo decreto Semplificazioni (DL 76/2020, articolo 8 , comma 10) .