Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale
Il 9 marzo è stata sottoscritta tra la Prefettura di Bologna ed il Comune di Imola l’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.
L'intesa prevede una serie di azioni volte ad assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici nonché nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia privata.
Il testo dell'Intesa è consultabile alla pagina Direttive e Circolari
La Legge Regionale n. 18/2016 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" è in vigore dal 12 novembre 2016 (BUR Regione Emilia Romagna n. 326 del 28 ottobre 2016)
L’art. 32 “Efficacia titoli abilitativi” subordina l'efficacia dei titoli edilizi, SCIA e permesso di costruire, per lavori che complessivamente superino i 150.000 mila euro, all’acquisizione della comunicazione antimafia (rilasciata dalla Prefettura della Provincia ove ha sede l’Impresa) attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici.
Permesso di costruire
Se l'impresa esecutrice dei lavori è già indicata nell’istanza la comunicazione è acquisita dallo Sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di rilascio del permesso.
Nel caso in cui l'interessato si riservi di indicare l’Impresa prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino al rilascio della comunicazione antimafia: l'interessato dovrà presentare allo Sportello unico la richiesta corredata di tutti i dati dell’Impresa, ed attendere che lo sportello comunichi l'avvenuto rilascio.
In entrambi i casi decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta che il Comune inoltra alla Prefettura competente senza che la comunicazione antimafia sia rilasciata, l'interessato renderà l'autocertificazione di cui all’art. 89, comma 1 del D.lgs. 159/2016 in seguito alla quale i lavori possono essere avviati.
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
Per la SCIA l’interessato deve presentare un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale sia attestato che nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori non sussistono le condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, la quale consentirà l’avvio dei lavori.
Lo Sportello unico acquisirà la comunicazione antimafia nell’ambito dei propri controlli sulle SCIA.
Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 32 della L.R. 18/2016 e nel caso in cui dalla comunicazione rilasciata dalla Prefettura dovessero risultare a carico delle imprese esecutrici le condizioni ostative alla realizzazione dei lavori, il Comune assumerà provvedimento di sospensione dell’attività edilizia, che avrà effetto fino alla presentazione da parte del committente, della documentazione prevista dalla citata disposizione per ditte in regola.
Modulistica
La seguente modulistica necessaria per assolvere all’art. 32 della L.R. 18/2016. Dovrà essere utilizzata fino all’adeguamento della modulistica unica regionale
- PDC Permesso di costruire - modulistica in formato compilabile e pdf
- SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività - modulistica in formato compilabile e pdf