Contenuto e presentazione delle domande
Articolo 5 - Contenuto e presentazione delle domande
La domanda, redatta su modulo predisposto, deve indicare (art. 15 L.R. 24/01, s.m.i. e Delibera Assemblea Legislativa Regionale n. 15/2015):
- la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;
- la residenza o la sede dell’attività lavorativa;
- la composizione del nucleo familiare cui la domanda di assegnazione si riferisce corredata dagli elementi anagrafici;
- il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159/2013 “Nuovo ISEE”;
- i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
- l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi pubblici a cui è seguito l’acquisto dell’alloggio di E.R.P.;
- le condizioni utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione delle Graduatorie;
- il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al bando di concorso pubblico o finalizzate alla formazione delle Graduatorie aperte;
- la presenza di convivenze more uxorio nell’ambito del nucleo richiedente e la data in cui esse si sono instaurate.
Il concorrente deve inoltre dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti prescritti di cui all’art. 15 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., come specificati dall’apposita deliberazione del Consiglio Regionale, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare.
Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell’art. 18 della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d’ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione.
Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la P.A., che attesti le condizioni oggettive e soggettive di cui ai successivi articoli, ritenuto utile per la progressione in Graduatoria.
Non possono essere assegnatari di un alloggio E.R.P.:
- gli occupanti abusivi di un alloggio E.R.P.,
- coloro che hanno rilasciato l’alloggio occupato abusivamente, per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio (art. 25 L.R 24/2001 e successive modifiche integrazioni, comma 2).
- i nuclei familiari composti da persone che, già precedentemente assegnatari, o occupanti senza titolo, abbiamo lasciato l’alloggio pubblico a seguito di procedimento di decadenza per morosità, salvo aver sanato il debito.
Per approfondire
Regolamento di accesso, mobilità e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica