Quando è possibile
L’abbruciamento dei residui vegetali è VIETATO nei periodi dichiarati di grave pericolosità per il rischio di incendio boschivo.
Nei restanti periodi è consentito se effettuato nelle modalità previste dal Regolamento Forestale della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto delle misure regionali per la tutela della qualità dell’aria.
L’abbruciamento:
- deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri
steri (metri cubi) per ettaro per giorno. Può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (ad esempio sfalci, potature ecc.); - deve essere sempre vigilato, e il terreno su cui si effettua deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il
propagarsi del fuoco; - non può essere effettuato in presenza di vento e bisogna evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Comunicare un abbruciamento controllato
Chi deve fare un abbruciamento controllato di residui vegetali derivanti da lavori forestali e agricoli ha l’obbligo di dare preventiva comunicazione ai Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali.
L’obbligo vige anche per i fuochi accesi dai gruppi scout
LIMITAZIONI
L’abbruciamento dei residui vegetali è vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità per il rischio di incendio boschivo.
Limitazioni Piano Aria
Nel periodo 1 ottobre - 30 aprile è vietato l'abbruciamento.
E’ ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamo l'aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog.
Come fare per
Regione Emilia-Romagna: comunicare un abbruciamento controllato