Donna, femminile plurale
8 marzo, 25 novembre - approfondimenti sul mondo al femminile

Verso la parità in famiglia

Normativa sui servizi sociali

Vediamo alcune leggi particolarmente significative che toccano la condizione della donna nella società nel suo complesso, accogliendo le novità di costume divenute patrimonio culturale di molti nel nostro paese.

Legge 151/75: Riforma del diritto di famiglia
Indubbiamente la riforma del 1975 ha avuto, fra le sue finalità principali, quanto al matrimonio, quella di sostituire al vecchio schema tradizionale basato su un vincolo prevalentemente formale e sulla sostanziale autorità del marito, uno schema più aderente alla realtà della società moderna, fondato su una posizione paritaria dei coniugi nel governo della famiglia, nell'educazione dei figli e nella gestione dei beni.
Anche la posizione dei figli minori ha trovato nella nuova normativa una migliore tutela, nel cui interesse esclusivo i giudici devono provvedere nelle separazioni.
La nuova famiglia, dopo 1l 1975, appare sostanzialmente regolata da norme e principi aderenti al principio sancito dall'art. 29 della Costituzione Italiana, laddove recita: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società materiale fondata sul matrimonio che è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi".
I punti particolarmente innovativi della legge:

  • E' cambiato il cosiddetto regime patrimoniale della famiglia, con riferimento specialmente al regime patrimoniale dei coniugi, attraverso l'introduzione del principio della comunione dei beni che viene a sostituire quello della separazione dei beni.
    Vale a dire che all'entrata in vigore di questa legge, salvo diversa decisione dei coniugi, il patrimonio (beni, stipendi, risorse) si considera proprietà di entrambi, indipendentemente da chi lo ha prodotto.
    Antecedentemente accadeva che chi non produceva reddito (il coniuge più debole economicamente è sempre stata la moglie) nulla poteva vantare dei beni acquisiti da chi invece lo produceva, se non tramite una mera richiesta assistenziale.
    Sono rimasti esclusi dal nuovo principio della comunione legale dei beni: i beni posseduti anteriormente al matrimonio, i beni ad uso strettamente personale, i beni ereditari.
  • La nuova legge stabilisce che, in caso di morte di uno dei coniugi, l'altro acquisti la qualità di erede legittimo anziché di semplice usufruttuario.
    E come ovvia conseguenza di questi nuovi principi patrimoniali, nell'ipotesi in cui la coppia si separi, il giudice dovrà quindi rigorosamente tener conto, nel decidere la quota e gli assegni, di detto principio sovrano della parità dei diritti patrimoniali.
    La moglie continuerà a mantenere la propria identità, solo aggiungendo il cognome del marito al proprio (non perdendolo) come potrà altresì decidere di separare la sua residenza personale e di non seguire obbligatoriamente quella del marito.
  • Viene eliminato il concetto di patria potestà (potere del padre) sui figli ed introdotta la potestà genitoriale che viene equamente esercitata da entrambi i coniugi sui figli.

Con la nuova legge il principio della colpevolezza nel matrimonio viene abolito non vincolandosi più la richiesta di separazione solo alla realtà di gravi comportamenti oggettivi dell'uno o dell'altro coniuge, ma rendendo possibile tale iniziativa anche in tutti gli altri casi (incompatibilità, incomprensione, insufficienza).

Legge 898/70: Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

Legge 74/87: Nuove norme sulla disciplina di scioglimento del matrimonio
Trattasi della normativa più recente in tema di diritto di famiglia la cui applicazione deve naturalmente tenere conto dei principi generali introdotti con la Riforma del diritto di famiglia del 1975.
Si è anche chiamata la legge del "divorzio corto" per aver introdotto la possibilità di divorziare dopo tre anni (anziché cinque) dalla separazione legale.
E' anche la legge che ha finalmente abolito il divieto per la donna di risposarsi, prima dei trecento giorni, dalla sentenza che sanciva lo scioglimento di un precedente matrimonio e che la discriminava dall'uomo che poteva risposarsi quando voleva.
Ed è altresì la legge che, in merito al principio dell'affidamento dei figli, ha introdotto la possibilità di un affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori.
Per il momento la novità dell'affido congiunto o alternato dei figli sta nella concezione, davvero più moderna, della famiglia, nel senso della grossa innovazione culturale rispetto alla materia dell'affido e alla storicità del principio quasi insuperabile dell'affido dei figli alla madre.
Si insinuano possibili nuovi percorsi dell'esperienza genitoriale in genere, indirettamente venendo a considerare anche una possibile e nuova "paternità" che finalmente maturi dal suo ruolo secondario e accresca, nel pieno delle sue responsabilità, ad ugual diritto-dovere nei confronti dei figli.

Legge 442/81: Delitto d'onore
Art. 587 abrogato: il delitto, ovvero l'attenuante per chi uccideva per "causa d'onore".

Corte Costituzionale Sentenza 147/69
Numerose e vivaci sono state le discussioni circa la maggiore punibilità dell'adulterio femminile per via degli effetti più gravi che aveva sul piano morale e sociale rispetto a quello del marito.
La Corte Costituzionale con sentenze 19/12/68 n. 121; 3/12/69 n. 147 dichiarò finalmente l'abrogazione di tutto l'art. 559 C.P. sull'adulterio femminile

ultima modifica 18/11/2015 15:06 — pubblicato 18/11/2015 15:06