Donna, femminile plurale
8 marzo, 25 novembre - approfondimenti sul mondo al femminile

Dopo il 1977: dalla parità alle pari opportunità

Questo periodo, inaugurato dalla legge di Parità del 1977, segna il passaggio dal riconoscimento della parità formale tra uomini e donne, sancito dalla legge n. 903, a provvedimenti orientati al raggiungimento della parità sostanziale.
Già la Costituzione, nel secondo comma dell'art. 3 proclamava che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Viene affermato il principio dell'eguaglianza sostanziale: non è sufficiente proclamare "eguali" le persone, è necessario far sì che lo siano realmente.

La normativa emanata in questo periodo

Legge 546/87: Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
L'art. 1 di questa delle estende l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

Legge 25/89: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici
L'art. 2 eleva a 40 anni l'età per partecipare a concorsi pubblici.
Questo dietro sollecitazione anche della Commissione nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.

Legge 379/90: Indennità di maternità per le libere professioniste

Decreto Lgs. 103/91: Disposizioni urgenti in materia previdenziale
L'art. 8 interviene sul trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche

Legge 125/91: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Legge 104/92: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate

Legge 215/9: Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Decreto Lgs. 29/93: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421
Gli art. 7 e 61 si occupano della parità e delle pari opportunità:
L'art. 7: accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro relativamente alle gestione delle risorse umane.
L'art. 61: istituzione di quote di donne nelle commissioni di concorso, sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle P.A. ai corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Legge 236/95
L'art. 6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa e nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.

Legge n. 52/96: Legge Comunitaria
L'art. 18 recepisce, previa consultazione della commissione nazionale di parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di trattamento fra uomini e donne.

D.Lgs. 645/96: Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Legge 66/96: Norme contro la violenza sessuale
Dopo un iter parlamentare ventennale la legge classifica finalmente come reato contro la persona il reato di violenza sessuale (che include sia la violenza carnale vera e propria che gli atti di libidine violenta, di solito perpetrati contro i minori), così mutando la qualificazione della normativa precedente che lo definiva reato contro la morale.
In tal modo si è restituita dignità alla vittima, finalmente considerata "persona".
Per evitare che lo stupratore resti sostanzialmente impunito è prevista una pena graduabile fra i tre ad i cinque anni, in modo da rendere impossibile il patteggiamento (ammesso per pene inferiori ai due anni).
La procedibilità avviene su querela irrevocabile della donna.
Sono previste circostanze aggravanti che comportano l'aumento della pena fino a 12 anni, quali la violenza commessa nei confronti di una persona minore di 14 anni ovvero di anni 16, se il colpevole è un genitore o un nonno, ovvero con l'uso di armi ecc.

D.M. 19/02/97: Istituzione presso gli uffici del Ministero per le pari opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.

Dir. P.C.M. 27/03/97: Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
La direttiva è stata emanata in seguito alla considerazione che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo della redazione del programma di azione di Pechino e altresì alla considerazione che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace e che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali.

D.M. 13/10/97: del Ministro dell'Agricoltura
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.

Legge 25/99: Legge comunitaria
L'art. 17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4/12/97, ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione di lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.

Legge 157/99: Nuove norme in materia di rimborso di spese elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
L'art. 3 mira a favorire, secondo quanto più volte richiesto dalla Commissione Nazionale di Parità, la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, disponendo che "ogni partito o movimento politico destini una quota pari almeno al 5% dei rimorsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica".

D.M.306/99: Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità
A norma degli articoli 65 e 66 della L.23 dicembre 1998, n.448, come modificata dalla L. 17 maggio 1999, n. 144.

L.380/99: Delega al governo per l'istituzione del sevizio militare volontario femminile
La legge prevede l'accesso delle donne a tutti i ruoli, compresi quelli operativi, e a tutti i livelli di carriera, in termini di assoluta parità.

D.Lgs.24/00: Disposizione in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.20 ottobre 1999, n.380.

L. 53 /8 marzo 2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città

D.Lgs. 61/00: Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

L. 40/01: Misure alternative alla detenzionee a tutela del rapporto tra detenute e figli minori

L. 154/01: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Leggi istitutive degli organismi di parità

D.M. 2/12/83: Istituzione del "Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici"
Persegue gli obiettivi di garantire la rimozione delle discriminazioni e di ogni ostacolo di fatto limitativo della effettiva uguaglianza in materia di lavoro fra cittadini anche di sesso diverso e di promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

D.Lgs. 226/03: Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della L. 6 luglio 2002, n.137
Questa legge abroga la legge 164/90, che aveva istituito la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Legge 125/91: Istituzione del Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è presieduto dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Legge 215/92: istituzione del Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il Ministero dell'Industria.

D.P.C.M. 405/97: istituzione del Dipartimento per le pari opportunità.

Date da ricordare

Il 18 maggio 1996 è stata nominata la prima Ministra per le pari opportunità: Anna Finocchiaro

ultima modifica 18/11/2015 15:06 — pubblicato 18/11/2015 15:06