Donna, femminile plurale
8 marzo, 25 novembre - approfondimenti sul mondo al femminile

L'inizio del Novecento: i primi diritti

Questo periodo, che va dall'inizio del secolo all'avvento del Fascismo, è caratterizzato da norme di protezione delle donne lavoratrici, viste come soggetti più deboli, da tutelare: vengono temperate le precedenti forme di pesante sfruttamento del lavoro femminile, caratteristiche di tutto l'ottocento, e si sottolinea che la funzione essenziale della donna nella società è la procreazione e la cura della famiglia.
Si tende quindi a limitarne l'inserimento nel mondo del lavoro o a favorirne l'espulsione.

Legge 242/02: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Questo primo provvedimento, nato per iniziativa del partito socialista e sostenuto dai sindacati, stabilisce per le donne il divieto al lavoro nelle cave e nelle miniere, il divieto ai lavori notturni e insalubri per le lavoratrici sotto i 21 anni, la giornata di lavoro di 12 ore e il congedo di quattro settimane dopo il parto, obbligatorio ma non pagato, equivalente, in sostanza, ad un licenziamento.

Legge 816/07: Divieto al lavoro notturno delle donne
In conformità alla Convenzione internazionale sul lavoro notturno di Berna del 1906, questo viene del tutto vietato per le donne di qualsiasi età.

Legge 520/10: Istituzione della "Cassa di Maternità"
Viene istituita la "Cassa di Maternità" che consente di dare un sussidio fisso, non proporzionato al salario, per il congedo obbligatorio.

Durante la prima guerra mondiale le donne sono impiegate in gran numero nelle attività produttive (specie nell'industria bellica) e sostituiscono gli uomini nel lavoro dei campi come negli uffici. In questo periodo vengono sospese tutte le norme di tutela precedenti. Alla fine della guerra le donne vengono licenziate per fare posto agli uomini.

Legge 1176/19: Capacità giuridica delle donne
E' l'unica conquista delle donne nel dopoguerra: viene sancito il diritto ad esercitare a pari titolo con gli uomini tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici ad eccezione di quelli a carattere militare, giudiziario e la carriera diplomatica.
Non verrà invece riconosciuto il diritto al voto, esteso già dal 1912 a tutti i cittadini di sesso maschile al di sopra del ventunesimo anno di età

ultima modifica 18/11/2015 15:06 — pubblicato 18/11/2015 15:06