Donna, femminile plurale
8 marzo, 25 novembre - approfondimenti sul mondo al femminile

Dal dopoguerra alla legge di parità del 1977

Dal diritto di voto alla parità

Questo periodo, che va dal dopoguerra alla legge di parità del 1977, è caratterizzato dalla coesistenza di norme di tutela del lavoro femminile e di norme che affermano i principi della parità salariale e della parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. Basti pensare che ancora durante la Seconda Guerra Mondiale il salario delle donne è del 30-40% inferiore a quello maschile.

I primi passi, di grande rilevanza, per l'affermazione della parità tra uomini e donne vengono effettuati dal Governo di Liberazione Nazionale.

Regio Decreto Legge 11186/44: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione secondaria
Sopprime le parti delle norme fasciste che limitano l'occupazione femminile nel settore del pubblico impiego.

Stabilita l'estensione alle donne del diritto di voto e di essere elette, le donne italiane voteranno per la prima volta in occasione del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Dopo la Liberazione, il diritto alla parità viene sancito dalla Costituzione Italiana, entrata in vigore l'1 gennaio 1948 ed è proclamato negli articoli 3, 37 e 51.

Dopo il 1947, per un trentennio, si avvia un nuovo indirizzo caratterizzato dalla volontà, espressa soprattutto dalle associazioni femminili, dal movimento sindacale e dalle forze popolari di progresso, di tradurre sul piano legislativo i principi proclamati dalla Carta Costituzionale.

Negli anni '70 vedremo l'intervento attivo in questa direzione della Comunità Economica Europea. Le tappe legislative più significative di questo periodo:

Legge 860/50: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Questa legge si pone tra gli obiettivi fondamentali, come la successiva 1204, quello di evitare che la maternità sia uno dei motivi di espulsione della donna dal mercato del lavoro.
Viene esteso il periodo di interdizione dal lavoro, viene riconosciuta una indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria, dell'80% della retribuzione, viene vietato il licenziamento nel periodo della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino: Le norme di tutela vengono estese alle donne lavoratrici dell'agricoltura ma non alle lavoratrici a domicilio, domestiche e familiari.
Vengono previsti riposi per allattamento del bambino fino ad un anno d'età: a tale scopo, per es., è previsto l'allestimento, con il contributo del datore di lavoro, di camere di allattamento ed asili nido aziendali ed interaziendali, all'interno dei locali della ditta o nelle sue vicinanze.
L'obbligo scattava solo però se l'azienda occupava più di trenta donne in età feconda e coniugate (quindi scarsa applicazione).

Legge 741/56: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34°e della 35° sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro
In conformità alla convenzione O.I.L. (Organizzazione internazionale del Lavoro) del 1951 n. 100 viene stabilita l'uguaglianza di retribuzione tra lavoratore e lavoratrice.

Legge 339/58: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Legge 877/73: Nuove norme di tutela del lavoro a domicilio
I lavori domestico e a domincilio hanno origini remote e sono intrensicamente legati alla struttura familiare e alla condizione della donna sia in epoca preindustriale che industriale.
Questi hanno spesso rappresentato la resistenza delle donne proletarie all'espropriazione al loro diritto al lavoro.
Questi interventi legislativi per primi osano varcare "le sacre soglie delle mura domestiche" per regolamentare tali settori, nel tentativo di arginare il feroce sfruttamento ad esso connesso.
La volontà è quella di estendere a queste lavoratrici le garanzie economiche e giuridiche conquistate dalle lavoratrici subordinate.
E' una legge molto importante perché disciplina un settore lavorativo di entità non trascurabile, quasi totalmente dominato dalla presenza femminile in cui le garanzie per i lavoratori erano carenti.
La legge prevede controlli da parte di Commissioni appositamente costituite presso gli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione; definisce la figura del lavoratore a domicilio e ne precisa i diritti (che vengono assimilati a quelli del lavoratore dipendente e comprendono il diritto alla tutela della maternità).

Nel 1960 un accordo interconfederale per il settore industriale, intitolato "Parità salariale uomo-donna", prevede un inquadramento professionale non più riferito al sesso, ma basato su categorie differenziate dai diversi parametri retributivi.
Le lavoratrici delle "ex-categorie donne" vengono collocate nelle categorie inferiori del nuovo inquadramento attribuendo così al lavoro femminile un valore inferiore a quello maschile.
Anche la giurisprudenza dell'epoca contribuisce a sanzionare la discriminazione, sostenendo che la parità di trattamento proclamata dall'art. n. 37 della Costituzione doveva essere intesa come "parità di rendimento" con il presupposto di una minore capacità di resa delle donne in quanto tali.

Legge 7/63: Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio
Alla base della legge è la volontà legislativa di non costringere la donna ad una scelta tra lavoro ed oneri familiari.
La pratica di inserire nei contratti di lavoro clausole che prevedevano un licenziamento automatico delle lavoratrici in caso di matrimonio era sempre esistita, ma tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 era divenuta una regola.
Questo perché dopo l'approvazione della legge 860 il datore di lavoro veniva gravato di vari oneri inerenti la maternità.
Questa nuova legge trasferisce a carico degli enti mutualistici l'onere e l'indennità per il congedo obbligatorio e sancisce la nullità di qualsiasi clausola, di qualsiasi genere, contenuta nei regolamenti e contratti di lavoro che preveda la risoluzione del rapporto per la lavoratrice in conseguenza del matrimonio.

Legge 66/63: Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni

Legge 1204/71: Tutela delle lavoratrici madri
Le norme protettive si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti di enti privati e pubblici, comprese le socie delle cooperative e vengono in grande parte estese alle lavoratrici a domicilio, domestiche e familiari.

Legge 877/73: Nuove norme di tutela del lavoro a domicilio (vedi sopra)

D.P.R. 1026/76: Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
Il decreto contiene un elenco dettagliato dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati alle lavoratrici madri, precisa le modalità di computo dei periodi di astensione dal lavoro, indica la prassi da seguire per la presentazione dei documenti attestanti lo stato di maternità e l'avvenuto aborto, precisa le sanzioni in caso di infrazione della legge.

Legge 903/77: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

ultima modifica 18/11/2015 15:06 — pubblicato 18/11/2015 15:06