Accade talvolta di incontrare sulla strada famiglie a passeggio con i bambini alla guida di macchine giocattolo munite, o meno, di un motore elettrico.
Le macchine ad uso dei bambini, con precise caratteristiche costruttive, non sono considerate "veicoli", e perciò possono circolare, nelle parti della strada riservate ai pedoni; gli enti proprietari delle strade possono stabilire particolari modalità per la circolazione della “macchine giocattolo”.
Secondo il Codice
Il regolamento del Codice della strada fissa delle caratteristiche ben precise per le “macchine per uso di bambini”: il superamento anche di 1 solo dei limiti elencati comporta l'inclusione della macchina nella categoria dei veicoli.
- lunghezza massima 1,10 m;
- larghezza massima 0,50 m;
- altezza massima 1,35 m;
- sedile monoposto;
- massa in ordine di marcia 40 kg;
- potenza massima del motore 1 kW;
- velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore.
Dove possono circolare
E’ necessario accertarsi che le caratteristiche della “macchina giocattolo” rientrino in quelle indicate dal regolamento per poter liberamente circolare dove sono ammessi i pedoni, e cioè sui marciapiedi, nelle aree pedonali urbane ed in qualsiasi altra area a loro riservata.
In caso di circolazione con caratteristiche eccedenti quelle indicate, sono previste dal codice della strada numerose sanzioni a carico dei genitori e conseguente sequestro della “macchina”.
La circolazione, invece, di tali macchine nei parchi e giardini non rientra nella circolazione stradale e, pertanto, bisogna far riferimento agli eventuali divieti o limitazioni posti agli ingressi delle aree.